A partire dal 21 agosto 2013 è in vigore la nuova disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
L’art. 41-bis del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”), introdotto dalla legge di conversione n. 98/13, innova la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attività di piccole dimensioni (<6.000 mc) o da attività o opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
L’esperienza e la competenza della COSTRUZIONI ISONZO SRL – CO.IS acquisite nel tempo permettono oggi di offrire un servizio completo e qualificato per adempiere a tutti gli aspetti amministrativi per la corretta gestione delle “terre e rocce da scavo”.